Tre buone ragioni per sostenere l'iniziativa popolaree :

Da più di 70 anni, le grandi lotterie svizzere hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro paese. I Cantoni devono poter mantenere le loro competenze in questo settore. Nessuno meglio di loro sa gestire una politica del gioco responsabile e garantire una ridistribuzione dei benefici che risponda ai bisogni delle diverse regioni.

Commento

Preambolo

Le disposizioni della Costituzione federale sui giochi in denaro devono esprimere una filosofia adeguata e chiara: "I giochi in denaro al servizio del bene comune".

Occorre altresì chiarire la ripartizione dei ruoli tra Confederazione e Cantoni: la prima è competente in materia di case da gioco, i secondi lo sono in materia di lotterie e scommesse. Il coordinamento tra queste due istanze decisionali e di vigilanza, l'attenzione agli equilibri regionali e la prevenzione del gioco eccessivo devono pure essere ancorati nella Costituzione federale.

Con una base costituzionale senza possibilità di equivoci, sarà possibile procedere senza difficoltà a un ammodernamento delle leggi che ne discendono, poiché le questioni di fondo saranno già state regolate.

Per migliaia di istituzioni culturali, sociali, sportive e di altra natura, ciò significherà avere la certezza della continuità del sostegno di cui beneficiano grazie alle lotterie di pubblica utilità . Il contributo che le case da gioco forniscono all'AVS sarà dal canto suo confermato e potenziato.
 

Scopo dell'iniziativa

L'articolo 106 Cost. disciplina attualmente sotto il titolo Giochi d'azzardo la fattispecie delle case da gioco, delle lotterie, delle scommesse (senza menzionarle) e dei giochi d'abilità . La sua applicazione presta il fianco a confusione e ha condotto a un conflitto di competenze e di interessi tra Confederazione e Cantoni. L'iniziativa volta a modificare la Costituzione ha quale scopo un chiarimento della situazione nel senso seguente:

  1. i giochi in denaro sono al servizio del bene comune;
  2. le case da gioco ricadono sotto la competenza della Confederazione;
  3. le case da gioco devono contribuire più incisivamente al finanziamento dell'AVS;
  4. le lotterie e le scommesse ricadono sotto la competenza dei Cantoni;
  5. gli utili delle lotterie e delle scommesse devono essere impiegati integralmente per scopi di pubblica utilità .

Per concretare questi principî, occorre introdurre nella Costituzione federale dispositivi adeguati riguardanti i “giochi in denaroâ€?. La terminologia “giochi d'azzardoâ€? è opportunamente sostituita dalla più precisa “giochi in denaroâ€?.

Per chiarire la situazione, occorre prevedere un principio di politica generale dei giochi in denaro e disposizione specifiche sia per le “case da gioco� sia per le “lotterie e scommesse�.
 

Articolo 106 Giochi in denaro

Questo nuovo articolo impone alla Confederazione e ai Cantoni di salvaguardare il carattere di interesse pubblico dei giochi in denaro. Esso esige inoltre che la Confederazione e i Cantoni, nonché i Cantoni fra di loro, coordinino le loro politiche in materia. Questa imposizione obbligherà la Confederazione a collaborare con i Cantoni e costringerà questi ultimi a coordinarsi tra di loro, cosa che del resto già fanno mediante la Convenzione intercantonale esistente, che dovrà però essere rafforzata.

Menzionando l'obbligo di adottare le misure necessarie per lottare contro la dipendenza dal gioco, la Costituzione federale precisa in modo opportuno che si tratta di un compito comune di Confederazione e Cantoni. Le case da gioco, le lotterie e le scommesse possono di fatto condurre a eccessi che è necessario prevenire con una politica che la Confederazione e i Cantoni dovranno in futuro armonizzare.
 

Articolo 106a (nuovo) Case da gioco

Questo articolo prende in considerazione soltanto le case da gioco e riprende le disposizioni attualmente vigenti.

La Confederazione è competente per legiferare in materia. Essa rilascia le concessioni necessarie per l'apertura e la gestione delle case da gioco, tenendo conto, come già prevede la disposizione attuale, delle realtà regionali.

La novità introdotta in questo articolo concerne il prelievo che la Confederazione deve effettuare sugli introiti delle case da gioco. In virtù del nuovo articolo 106, le case da gioco dovranno essere al servizio della pubblica utilità . Questa modifica richiederà l'adeguamento della Legge sulle case da gioco (LCG), che dovrà fissare l'aliquota del prelievo sul prodotto lordo dei giochi realizzato dai casinò, in modo che l'imposizione di questi ultimi sia conforme al loro carattere di pubblica utilità .

L'attuale articolo 106 stabilisce che la Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la tassa non può eccedere l'80% degli introiti lordi provenienti dal gioco. In realtà , le case da gioco usufruiscono di uno statuto assolutamente vantaggioso, poiché nel 2006 l'imposizione globale ha riguardato il 51,8% degli introiti lordi provenienti dal gioco. Tenuto conto delle condizioni quadro favorevoli di cui beneficiano e degli utili importanti che conseguono a favore degli azionisti, le case da gioco possono contribuire in misura maggiore al finanziamento dell'AVS. Spetterà al Parlamento federale legiferare in merito.

La modifica costituzionale implica anche che la tassa prelevata passi direttamente nelle casse dell'AVS invece che coprire una parte dei contributi della Confederazione a questo istituto, come avviene attualmente.

Per le eccedenze, la situazione attuale non è modificata. I Cantoni-sede di case da gioco incassano oggi una parte del prelievo effettuato e continueranno a beneficiarne anche in avvenire. I gestori delle case da gioco, dal canto loro, potranno continuare a conservare la parte di utile d'esercizio disponibile dopo i prelievi fiscali.
 

Articolo 106b (nuovo) Lotterie e scommesse

Questo articolo prende in considerazione soltanto le lotterie e le scommesse.

Il primo capoverso precisa le competenze legislative della Confederazione in materia di lotterie e scommesse. La legislazione federale stabilirà unicamente i principî. Spetterà ai Cantoni, competenti per quanto attiene alle lotterie e alle scommesse, assicurarne l'attuazione in una legge di applicazione. Il nuovo articolo 106b riprende la soluzione contemplata nell'articolo 75 Cost. per la pianificazione del territorio. Non c'è ragione alcuna per cui un sistema che funziona per la pianificazione del territorio non possa essere adeguato anche in materia di lotterie e scommesses.

Il secondo capoverso à ncora nella Costituzione federale le competenze che i Cantoni esercitano attualmente in materia di lotterie e scommesse, cosicché verranno a sparire i conflitti tra Confederazione e Cantoni in materia di giochi in denaro. Questa disposizione non impedirà ai Cantoni di continuare a regolare mediante la convenzione intercantonale le questioni concernenti le lotterie e le scommesse; al contrario, permetterà loro di perfezionare l'armonizzazione nella gestione del settore.

Il terzo capoverso à ncora nella Costituzione il principio della pubblica utilità : gli utili delle lotterie e delle scommesse devono essere destinati integralmente a scopi di utilità pubblica. Le lotterie intercantonali esistenti potranno continuare a svolgere il loro compito e sostenere migliaia di associazioni e fondazioni in particolare nei campi culturale, sociale, della tutela dei beni culturali, dell'ambiente e del turismo. Esse potranno altresì assicurare e consolidare l'appoggio accordato alle attività sportive in tutta la Svizzera per il tramite dello Sport-Toto e le Commissioni cantonali dello sport. Questo capoverso conferma la situazione attuale derivante dalle disposizione legali applicabili e dalla Convenzione intercantonale esistente.

Febbraio 2008