Tre buone ragioni per sostenere l'iniziativa popolaree :

Ogni anno, le lotterie versano più di 130 millioni di franchi a sostegno dello sport amatoriale e d'élite, infrastrutture e manifestazioni sportive, aiuti mirati : senza questo supporto, il futuro dello sport è seriamente minacciato.

Testo dell'iniziativa

I sottoscritti cittadini e cittadine svizzeri aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici(art. 68 segg.) che :

La Costituzione federale sia modificata come segue:

Art. 106 Giochi in denaro

  1. I giochi in denaro autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni devono essere al servizio dell'utilità pubblica.
  2. La Confederazione e i Cantoni, nonché i Cantoni fra di loro, coordinano le loro politiche in materia.
  3. Provvedono a prevenire la dipendenza dal gioco.

Art. 106a (nuovo) Case da gioco

  1. La Confederazione emana prescrizioni sulle case da gioco.
  2. Rilascia le concessioni per l'apertura e la gestione delle case da gioco tenendo conto delle condizioni regionali. Ne assicura la vigilanza.
  3. Riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti ; l'aliquota è fissata dalla legge e deve adempiere i requisiti di utilità pubblica. Questa tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità .

Art. 106b (nuovo) Lotterie e scommesse

  1. La Confederazione stabilisce i principi applicabili alle lotterie e alle scommesse professionalmente organizzate. Per il resto, sono competenti i Cantoni.
  2. I Cantoni autorizzano lo svolgimento di lotterie e scommesse professionalmente organizzate, nonché dei giochi organizzati dai gestori. Ne assicurano la vigilanza.
  3. Gli utili delle lotterie e delle scommesse professionalmente organizzate sono destinati integralmente a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.