Testo dell'iniziativa
I sottoscritti cittadini e cittadine svizzeri aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli
articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici(art.
68 segg.) che :
La Costituzione federale sia
modificata come segue:
Art. 106 Giochi in denaro
- I giochi in denaro autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni devono essere al servizio dell'utilità
pubblica.
- La Confederazione e i Cantoni, nonché i Cantoni fra di loro, coordinano le loro politiche in
materia.
- Provvedono a prevenire la dipendenza dal gioco.
Art. 106a (nuovo) Case da gioco
- La
Confederazione emana prescrizioni sulle case da gioco.
- Rilascia le concessioni per l'apertura e la gestione
delle case da gioco tenendo conto delle condizioni regionali. Ne assicura la vigilanza.
- Riscuote dalle case da
gioco una tassa commisurata ai loro introiti ; l'aliquota è fissata dalla legge e deve adempiere i requisiti di utilità pubblica. Questa
tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità .
Art. 106b (nuovo) Lotterie e scommesse
- La
Confederazione stabilisce i principi applicabili alle lotterie e alle scommesse professionalmente organizzate. Per il resto, sono competenti
i Cantoni.
- I Cantoni autorizzano lo svolgimento di lotterie e scommesse professionalmente organizzate, nonché dei
giochi organizzati dai gestori. Ne assicurano la vigilanza.
- Gli utili delle lotterie e delle scommesse
professionalmente organizzate sono destinati integralmente a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e
sportivo.